Statuto

Art. 1 - NATURA E SCOPO

a)    L’Associazione Sportiva Dilettantistica Volavisio (di seguito Associazione) è un'associazione sportivo-culturale, apolitica, priva di scopo di lucro, che nel proprio ambito territoriale si propone di:

·         unire le persone che sono appassionate di volo o in qualche modo interessate ad esso;

·         promuovere e diffondere la cultura aeronautica in tutte le sue forme e mezzi, ultraleggeri e non, a motore e non (aerei, alianti, elicotteri, autogiro, deltaplani, parapendio, paracadute, modellismo, simulazione al computer);

·         promuovere tutte le attività consone al volo (organizzare manifestazioni, collaborare al controllo del territorio e ai piani di Protezione Civile e a qualsiasi altro servizio utile per la comunità);

·         perseguire lo sviluppo del volo, in particolare quello da diporto o sportivo, promuovendo l'attività divulgativa e didattico-addestrativa;

·         promuovere lo sviluppo turistico, l'escursionismo, il tempo libero

·         richiedere la realizzazione, l’uso o la gestione, direttamente o tramite terzi, di strutture e servizi ricreativi, culturali, ricettivi, sempre nel rispetto delle finalità statutarie che escludono lo scopo di lucro;

·         richiedere contributi a pubblici e privati per finanziare le iniziative inerenti all’Associazione.

 

Art. 2 - DURATA

a)    La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta secondo le norme riportate nell’art. 12 del presente statuto.

 

Art. 3 - MODALITA' OPERATIVE

a)    Al fine di realizzare i propri scopi essa può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi e creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, e ricettivo, ed organizzare gare, campionati, manifestazioni, e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda di questo sport.

b)    Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soci.

 

Art. 4 – PATRIMONIO

a)    Le risorse economiche dell’Associazione sono rappresentate dalle quote degli associati, da eventuali redditi delle attività sociali, contributi, erogazioni, donazioni, lasciti, sponsor.

b)    Essendo l’Associazione non a scopo di lucro, dette risorse, compresi avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per finalità associative, e in caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali beni residui dovranno essere devoluti a federazioni o associazioni con finalità analoghe.

 

Art. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

b)    Per diventare soci bisogna:

·         compilare la domanda di ammissione; per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, il quale ne ha la responsabilità civile e penale; il Consiglio Direttivo entro un breve lasso di tempo dovrà esprimere il proprio parere in merito; eventuali rifiuti dovranno essere motivati;

·         versare la quota associativa, che è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Si perde la qualità di socio per una delle seguenti cause:

a)    Recesso da parte dei soci, che deve essere comunicato all'Associazione in forma scritta e firmata

b)    Esclusione dei soci, che è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

·         mancato versamento della quota sociale per un anno;

·         comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione (vedi art. 1 del presente statuto);

·         persistenti violazioni degli obblighi statutari;

·         qualsiasi altro motivo che lo renda incompatibile con l’Associazione.

c)    In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essergli contestati gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

 

Art. 6 - SOCI

a)    I soci sono:

·         fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

·         ordinari: partecipano alle attività dell’Associazione, hanno diritto di voto, versano la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

·         sostenitori-simpatizzanti: non partecipano alle attività dell’Associazione, non hanno diritto di voto, ma possono usufruire di alcune agevolazioni e/o promozioni particolari, e versano una quota speciale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

b)    A tutti i soci verrà rilasciata una tessera che riporta i seguenti dati:

·         dati del socio: nominativo, tipo di socio, eventuale carica sociale;

·         dati dell’Associazione: denominazione, indirizzo della sede, eventuali riferimenti (posta elettronica, sito, ecc.), logo, firma del Presidente;

·         dati della tessera: numero di tessera, periodo di validità.

 

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

a)    I soci devono:

·         osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali (gli Organi Sociali sono riportati nell’art. 8 del presente statuto);

·         mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri soci e verso l’Associazione;

·         versare la quota associativa annuale.

b)    La quota associativa non è cedibile ad altri.

c)    I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti dei beni, del fondo comune, e delle altre fonti di guadagno dell’Associazione, a parte i casi contemplati dall'art. 10, paragrafo f.

d)    I soci hanno diritto di:

·         frequentare la sede ed usufruire delle attrezzature dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;

·         partecipare alle assemblee sociali.

e)    I soci con diritto di voto possono:

·         partecipare alle attività dell’Associazione;

·         se maggiorenni, votare e candidarsi per le cariche sociali;

·         votare per l’elezione delle cariche sociali, oppure per i componenti del Consiglio Direttivo, come da art. 10, paragrafo m, punto primo.

 

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

a)    Gli Organi Sociali necessari sono l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo

b)    Gli Organi Sociali eventuali vengono nominati dall’Assemblea, e sono:

·         Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea;

·         Collegio dei Revisori dei conti: formato da tre effettivi e due supplenti, controllano le regolarità della gestione contabile; non possono coprire altre cariche sociali;

·         Cassiere/Economo: effettua i servizi di Cassa e appresta i bilanci unitamente al Presidente.

    • Collegio sindacale, Collegio dei garanti, Portavoce, Consiglio di amministrazione, ecc.

 

Art. 9 – ASSEMBLEA

a)    Le assemblee sono costituite dai soci e possono essere ordinarie o straordinarie.

b)    L'Assemblea  ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo od almeno un terzo dei soci ne ravvisi l'opportunità. L’Assemblea  ordinaria inoltre:

·         Elegge le cariche sociali o i componenti del Consiglio Direttivo, come da art. 10, paragrafo m, punto primo;

·         delibera su attività, indirizzi, direttive e regolamenti dell'Associazione;

·         delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

c)    L'Assemblea  straordinaria può essere richiesta da almeno la metà più uno degli associati, o da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

d)    Motivi per richiedere l’Assemblea straordinaria:

·         modificazione dello statuto sociale;

·         designazione e sostituzione degli organi sociali;

·         scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;

·         altri motivi gravi o urgenti tali da non poter esser rimandati all’Assemblea ordinaria.

e)    Norme riguardanti le assemblee ordinarie e straordinarie:

·         sono presiedute dal Presidente, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Partecipano i soci, il Segretario, e se necessario 2 Scrutatori. Questi ultimi non potranno rivestire altre cariche. In caso di assenza o impedimento di una o più di queste figure, verranno eletti volta per volta i sostituti facenti funzioni, dalla maggioranza dei soci intervenuti;

·         devono essere comunicate mediante convocazione almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione;

·         sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;

·         saranno ugualmente valide e considerate come assemblee le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci, anche senza convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso;

·         le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono sempre essere adottate con la presenza di almeno ¾ dei soci (art. 21 del codice civile), ed il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è determinante;

·         le deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti alle assemblee o dissenzienti;

·         per ogni Assemblea  e/o delibera, compreso il Bilancio, verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente, Segretario, e se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale verrà messo a disposizione di tutti gli associati;

·         ogni persona fisica o entità collettiva con diritto di voto dispone di un solo voto, e non sono ammesse deleghe.

 

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

b)    Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o più membri:

·         Presidente;

·         Vicepresidente;

·         Segretario/Tesoriere/Cassiere/Economo;

·         un rappresentante per ogni specialità qualora sia disponibile;

·         eventuali altre figure per la gestione organizzativa/amministrativa.

c)    Tali membri vengono eletti mediante votazione segreta e sono rieleggibili;

d)    in prima costituzione restano in carica 1 anno; sono eletti dai Soci Fondatori;

e)    in seguito rimangono in carica 3 anni; sono eletti dall'Assemblea ordinaria o dal Consiglio Direttivo, come dal presente articolo, paragrafo m, punto primo.

f)      Le cariche sociali sono gratuite; ai titolari spetta solo il rimborso di eventuali spese sostenute, se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

g)    decadono dall'incarico per:

·         dimissioni scritte e firmate dal dimissionario;

·         tre o più assenze ingiustificate;

·         altre cause che li rendano incompatibili con tali mansioni;

·         in questi casi verranno sostituiti nominando i primi dei non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità dovranno essere eletti altri membri.

h)    Compiti delle figure del Consiglio Direttivo:

i)       Il Presidente:

·         convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l’ordinato svolgimento;

·         verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove l’eventuale riforma;

·         rappresenta legalmente il comitato nei confronti dei terzi e in giudizio.

j)      Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

k)    Il Segretario/Tesoriere/Cassiere/Economo:

·         crea e tiene aggiornata la lista dei soci (Libro Soci);

·         scrive i verbali delle assemblee (Libro verbali Assemblee);

·         scrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo (Libro verbali Consiglio Direttivo);

·         crea e tiene aggiornata la lista delle entrate e uscite di cassa (Bilancio), conservandone la relativa documentazione, e crea il rendiconto annuale economico-finanziario, riscuote i pagamenti ecc.;

·         tiene la corrispondenza dell’Associazione, dei comunicati interni, delle comunicazioni ai soci.

l)       Il Consiglio Direttivo:

·      si riunisce su richiesta del presidente;

·      si riunisce su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

m) Al Consiglio Direttivo spetta di:

·         eleggere le cariche sociali  qualora la maggioranza dei soci presenti all’Assemblea lo deleghino a tale incarico;

·         fissare le date delle assemblee;

·         redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

·         attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

·         deliberare sulle domande di adesioni e adottare gli eventuali provvedimenti di radiazione di soci;

·         prima di ogni elezione nominare l'ufficio elettorale composto da un presidente e due scrutatori;

·         provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

·         Nomina, se ce ne sarà bisogno, gli organi sociali eventuali.

 

Art. 11 - SCIOGLlMENTO E VARIE

a)    per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della totalità dei soci con diritto di voto, (art. 21 del codice civile). La proposta deve essere presentata dalla totalità dei soci, tramite Assemblea  straordinaria.

b)    L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l’1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 12 - NORMA FINALE

a)    Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.